OGGETTO: MOZIONE RELATIVA ALLA DESTINAZIONE DEL FONDO ANTICRISI ALLE COPPIE DI FATTO
PREMESSO
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n.142 recante “fondo anticrisi – sostegno al reddito per persone e/o famiglie in situazione di crisi per la perdita del lavoro e fondo sostegno di progetti di vita in comune: assegnazione residui e approvazione nuove linee di indirizzo per l’assegnazione dei contributi” la Giunta del Comune di Milano ha previsto l’accesso ai fondi anticrisi (5mila euro) anche alle coppie conviventi prevedendo tra i requisiti d’accesso per il bando relativo all’INTERVENTO B (ex bando coppie giovani) al punto b): “matrimonio con effetti civili o concordatari, contratto a partire dal 1 gennaio 2012 ovvero persone risultanti coabitanti, sempre a partire dal 1 gennaio 2012, nello stesso stato di famiglia per sussistenza di vincolo affettivo ai sensi dell.art. 4 del DPR 223 del 1989
CONSIDERATO CHE
- L’articolo 29 c.1 della Costituzione stabilisce che “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”
- Che all’articolo 31 comma 1 la Costituzione stabilisce che “la repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose
- Che con recente sentenza n.138 del 2010 la Corte Costituzionale commentando l’articolo 29 della Costituzione ha affermato che “detta norma delinea una “relazione biunivoca” tra le nozioni in essa richiamate e, altresì, “vincola il legislatore a tenere distante la disciplina dell’istituzione familiare da quelle eventualmente dedicate a qualsiasi altro tipo di formazione sociale, ancorché avente caratteri analoghi
- Che con sentenza 2786/07 del Tar del Veneto recita “la famiglia anagrafica, non importa se a connotazione etero od omosessuale, non deve tramutarsi da istituto essenzialmente strumentale alla raccolta sistematica dell’insieme delle posizioni relative alle persone che hanno fissato nel Comune la propria residenza a modello di organizzazione equipollente alla famiglia fondata sul matrimonio.
- Che la famiglia è unione tra coniugi di diverso sesso uniti nel matrimonio come emerge in maniera univoca dai dibattiti in Assemblea Costituente e tale è il principio nella Carta Costituzionale
- Che dal succitato assetto costituzionale emerge quindi che l’unica famiglia meritevole di tutela e di politiche di favore prevista nel nostro ordinamento è quella che trova le sue fondamenta nel matrimonio e che pertanto non può essere confusa con altre forme di convivenza privata
- Che in un contesto di crisi educativa la famiglia, quale stabile società naturale, costituisce un’innegabile patrimonio per le attuali o future generazioni ed in campo assistenziale rappresenta la prima campagna e sostegno della disabilità e degli anziani, necessitando il pieno sostegno delle istituzioni
- Che all’articolo 3 della Costituzione sancisce il principio di uguaglianza che impone uguale trattamento per situazioni uguali e trattamento differenziato per situazioni di fatto difformi, principio affermato anche da don Milani secondo cui “La peggiore ingiustizia è trattare in maniera uguale situazioni diverse”
SI CHIEDE
Alla Giunta di revocare la deliberazione n.142 del 27/1/2012 quanto in contrasto coi principi costituzionali del nostro ordinamento ponendo altresì in essere ogni possibile forma di sostegno alle famiglie milanesi, indiscutibile patrimonio naturale e civile in campo educativo ed assist
Qui trovate il testo del mio intervento, fatto a nome del Partito Democratico, che spiega i motivi del nostro voto contrario.
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